Art. 7.
(Competenza amministrativa).

      1. Nei casi previsti dalla parte III del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, il tribunale per la famiglia adotta, in composizione collegiale, i provvedimenti ivi stabiliti ed effettua gli accertamenti necessari per mezzo di uno dei suoi componenti a tale fine designato.